Informitalia srl Verbania ITALIA l'informatica al tuo servizio

Cerca

Vai ai contenuti

Area CLIENTI

AREA CLIENTI

Nell' AREA RISERVATA sono presenti i nuovi aggiornamenti per adempiere ai seguenti OBBLIGHI:



COMUNICATO STAMPA
Roma, 21 dicembre 2011

Comunicazione delle operazioni rilevanti Iva 2010
Un mese in più per segnalarle al Fisco
Slitta al 31 gennaio 2012 il termine ultimo per la presentazione della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a 25mila euro. La nuova scadenza è fissata dal provvedimento, pubblicato oggi sul sito dell’Agenzia, che proroga il vecchio termine del 31 dicembre 2011 entro cui era fissata la segnalazione al Fisco delle operazioni riferite al periodo d’imposta 2010, come previsto dal decreto legge 78/2010.
Il nuovo termine per la comunicazione, che non incide sulla tempistica dell’utilizzazione delle informazioni per le attività di controllo, si è reso indispensabile al fine di consentire i necessari adeguamenti di tipo tecnologico e di superare le difficoltà operative segnalate dai soggetti titolari di partita Iva.
Sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it sono disponibili:
• il provvedimento, all’interno della Sezione “Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni”;
• le risposte ai quesiti pervenuti riguardo allo “spesometro”, all’indirizzo
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Comunicazione+operazioni+Iva/Scheda+informativa+Comunicazione+operazioni+Iva/.




Martedi 12 dicembre 2011


L’articolo 21 del DL 78/2010 ha introdotto l' obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro.
Sono Oggetto della comunicazione le cessioni di beni e servizi rese e ricevute di imponibile superiore o uguale a 3000€ e quelle inferiori qualora siano parte di un contratto per il quale nell'anno siano state emesse o ricevute fatture di imponibile superiore o uguale a 3000€
Sono incluse anche i corrispettivi per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura con il limite di 3600€.
Per il periodo d’imposta 2010 l’importo è elevato ad euro 25.000.
Alcune operazioni come importazioni, esportazioni, black list, sono escluse dalla comunicazione Per ogni fattura attiva o passiva, bisogna indicare: la data operazione, la partita IVA, l'importo, l’iva,se si tratta di operazioni imponibili, non imponibili o esenti e se si tratta di acquisto o cessione di beni o servizi.
Termini di invio:
entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Per il 2010 la comunicazione è stata prorogata al 31 dicembre 2011.
La trasmissione degli elenchi si deve effettuare con Entratel tramite i soggetti autorizzati o con Internet Fisconline inviando un file opportunamente formattato oppure digitando i dati di ogni singola operazione.

L'aggiornamento di INFALLE (procedure INFORMITALIA) permette la stampa di tali documenti e generare il file per la trasmissione telematica



Venerdi 16 settembre 2011


Con un comunicato stampa di ieri sera, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha informato che il DL 13 agosto 2011 n. 138, con le modifiche apportate dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, è stato inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di oggi, 16 settembre.

Le operazioni effettuate dal 17 settembre 2011 soggette ad aliquota iva ordinaria (fino ad oggi pari al 20%) sono soggette all’incremento di un punto percentuale dell’imposta e pertanto l’iva da addebitare in fattura sarà pari al 21%
L’aumento dell’iva
L’incremento riguarda tutte le operazioni soggette ad aliquota iva ordinaria (20%) dell’iva dell’1%: l’ l’iva da addebitare in fattura sarà pari al 21 % . Restano invece invariate le aliquote ridotte del 4 e del 10 %

Come procedere per aggiornare la nuova aliquota sui gestionali INFORMITALIA

Procedura Contabilita' INFECON:
- Aggiungere l'aliquota 21 % sia per Clienti che per i Fornitori utilizzando in sequenza i tasti F7 / F3 dal menu principale di INFECON selezionare la ditta quindi selezionare Clienti e inserire come codice 21 come Aliquota 21 e come descrizione 'Aliquota IVA 21 %', mettere N su Aliquota CEE, e lasciare a 0 tutti i campi rimanenti (spostarsi con freccia verso il basso) e confermare alla fine, ripetere i passaggi anche per i Fornitori. Se il codice 21 fosse gia' occupato da Aliquote CEE attribuire tranquillamente un altro codice ma inserire 21 come aliquota.
- Chi registra i CORRISPETTIVI deve aggiornare la TABELLA dei divisori fissi in F6 / F1 / * dove aggiungere sulla prima posizione libera o sostituendone una inutilizzata l'aliquota 21 % e il rispettivo scorporo matematico 121

Procedura Fatturazione INFEFAT:
- Modificare Aliquota IVA assoggettamento spese varie nei dati costanti: ovvero F7 / F1 / 7


Procedura Magazzino INFEGES :

- Nella sezione DATI COSTANTI ovvero F8 / F1 / * Aliquote IVA sostituire nella prima posizione il valore visualizzato con l'aliquota 21 % e sostituire una aliquota non piu' usata o nella prima libera, l'aliquota che era presente in prima posizione, quindi digitare ESC e confermare la modifica
- Sostituire le aliquote IVA degli articoli di Magazzino con questa sequenza partendo dal menu iniziale della Procedura INFEGES:
F1 / F2 / F1 / 2 / INVIO / INVIO / S / 8 (campo da modificare) / S / 1 / 20 / S / 21 (nuova aliquota da sostituire) / INVIO per iniziare l'aggiornamento


----------------------------------------------------------------------------------------------


Febbraio 2011

Ritornano gli elenchi clienti e fornitori in una versione “semplificata”

I contribuenti sono obbligati a comunicare i dati relativi alle operazioni effettuate (rese e ricevute) che superino determinate soglie.
In particolare:
Fino a dicembre 2010: l'obbligo di comunicazione riguarda solo gli importi fatturati pari o superiori a 25mila euro
Da gennaio ad aprile 2011: l'obbligo di comunicazione riguarda gli importi fatturati di valore pari o superiori a 3mila euro
Da maggio 2011: l'obbligo di comunicazione riguarda tutte le operazioni, sia quelle soggette all'obbligo di fatturazione
(per operazioni superiori a 3.000 euro + iva) che quelle certificate con
scontrino/ricevuta fiscale complessivamente pari o superiori a 3600 euro iva inclusa)

IN PRATICA: Tutte le operazioni di un importo rilevante saranno comunicate all’agenzia delle entrate, che potrà utilizzarle per incrociare i dati in loro possesso e scovare situazioni a rischio di evasione.

SUGGERIMENTI: In caso di fattura si raccomanda la massima attenzione nell’indicare il codice fiscale del cliente, in particolare nel caso di privati.
In caso di certificazione dei ricavi mediante scontrino essere configurati in modo da riportare sullo scontrino il codice fiscale del cliente; in alternativa si consiglia di fatturare le operazioni che superano le soglie
previste anche se esiste la possibilità di emettere scontrino/ricevuta fiscale


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Venerdi 27 giugno 2008
E' stato nuovamente (*) abolito l'elenco clienti-fornitori e conseguentemente cancellato l'obbligo della comunicazione dei dati IVA. In base al principio del favor rei, non sono punibili le eventuali violazioni commesse in precedenza.
Art. 33 Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 (c.d. "Manovra d'Estate")
(*) Dopo una prima abolizione da parte del Governo Berlusconi del 1994, l'elenco clienti/fornitori era stato reintrodotto dal Governo Prodi nel 2006 (articolo 37, co. 8 e 9, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223), ed ora - per l'appunto - nuovamente abolito.


Trasmissione telematica elenco clienti e fornitori: SOGGETTI OBBLIGATI alla presentazione per via TELEMATICA.
Ecco
il testo definitivo della AGENZIA delle ENTRATE
Specifiche TECNICHE per la trasmissione TELEMATICA dell'elenco dei CLIENTI e dei FORNITORI


Febbraio 2011
Ritornano gli elenchi clienti e fornitori in una versione “semplificata”

I contribuenti sono obbligati a comunicare i dati relativi alle operazioni effettuate (rese e ricevute) che superino determinate soglie.
In particolare:
Fino a dicembre 2010: l'obbligo di comunicazione riguarda solo gli importi fatturati pari o superiori a 25mila euro
Da gennaio ad aprile 2011: l'obbligo di comunicazione riguarda gli importi fatturati di valore pari o superiori a 3mila euro
Da maggio 2011: l'obbligo di comunicazione riguarda tutte le operazioni, sia quelle soggette all'obbligo di fatturazione
(per operazioni superiori a 3.000 euro + iva) che quelle certificate con scontrino/ricevuta fiscale complessivamente pari o superiori a 3600 euro iva inclusa)

IN PRATICA: Tutte le operazioni di un importo rilevante saranno comunicate all’agenzia delle entrate, che potrà utilizzarle per incrociare i dati in loro possesso e scovare situazioni a rischio di evasione.

SUGGERIMENTI: In caso di fattura si raccomanda la massima attenzione nell’indicare il codice fiscale del cliente, in particolare nel caso di privati.
In caso di certificazione dei ricavi mediante scontrino essere configurati in modo da riportare sullo scontrino il codice fiscale del cliente; in alternativa si consiglia di fatturare le operazioni che superano le soglie previste anche se esiste la possibilità di emettere scontrino/ricevuta fiscale





20.03.2007 Proroga della presentazione telematica degli Allegati clienti e fornitori al 15 ottobre (per i contribuenti mensili) ed al 15 novembre (per i contribuenti trimestrali)

Meccanismo del reverse charge nel settore edile Circ. Agenzia Entrate 29/12/2006, n.37/E

L'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni relative al meccanismo dell'inversione contabile
(reverse-charge) a seguito della modifica apportata dall'art. 1, comma 44, della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che ha sostituito il sesto comma dell'art. 17 del DPR n. 633/72.
Per quanto riguarda il settore edile, la lett. a) del citato art. 17, sesto comma, dispone che il meccanismo dell'inversione contabile si applica "alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore" L'art. 1, comma 44, della Finanziaria 2007 prevede che il meccanismo del reverse charge si applichi ad alcune prestazioni di servizi rese nel settore edile, nonché ad ulteriori fattispecie, per le quali è necessaria la preventiva autorizzazione da parte degli organi dell'Unione Europea.

ELENCO DEI CLIENTI E DEI FORNITORI (ART. 37, COMMI 8 E 9) ’articolo 37, comma 8, del decreto introduce nell’articolo 8-bis del DPR 22 luglio 1998, n. 322, riguardante la comunicazione dati IVA, il nuovo comma 4-bis, che dispone nei confronti dei contribuenti IVA l’obbligo di presentare all’Amministrazione finanziaria, esclusivamente per via telematica, l’elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture (clienti) e l’elenco dei soggetti dai quali sono stati effettuati acquisti (fornitori).
La disposizione è volta ad incrementare gli strumenti di controllo e di contrasto all’evasione tributaria.Il nuovo adempimento, che ha cadenza annuale, deve essere assolto entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione annuale dati IVA e, quindi, entro il 29 aprile di ciascun anno con riferimento alle operazioni relative all’anno d’imposta precedente.
Per quanto riguarda i soggetti da includere negli elenchi, il citato comma 4-bis ricomprende tra i clienti tutti coloro nei cui confronti è stata emessa fattura.Tuttavia in sede di prima applicazione, al fine di rendere meno oneroso il nuovo adempimento, il comma 9 dell’articolo 37 del decreto prevede per l’anno d’imposta 2006 l’indicazione dei soli clienti titolari di partita IVA.
Nell’elenco dei fornitori occorre indicare esclusivamente i soggetti titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Pertanto, non rilevano gli acquisiti di beni e servizi esclusi dal campo di applicazione dell’IVA.I dati che devono essere riportati negli elenchi per ciascun soggetto riguardano l’indicazione del codice fiscale, l’importo complessivo delle operazioni effettuate, tenendo conto delle variazioni di cui all’articolo 26 del DPR n. 633 del 1972, con evidenziazione dell’imponibile, dell’imposta, nonché delle operazioni non imponibili e di quelle esenti.

2007: condominio e ritenuta d'acconto per i fornitori dal 1998,
si è attribuita al condominio la qualità di sostituto d'imposta; il che significa che ogni qualvolta ci si rifà ad un libero professionista ( avvocato, ingegnere, lo stesso amministratore) per ottenere una prestazione d'interesse condominiale, all'atto del pagamento, il condominio è per suo tramite l'amministratore è tenuto a trattenere per poi versare entro il 16 del mese successivo , mediante il mod. f24 (che per i titolari di partita iva, a partire dall'1/1/2007 non si effettua direttamente più in posta o banca, ma in modo del tutto telematico) la ritenuta d'acconto per un'ammontare del 20% (coincidente con il valore iva) quale appunto sostituto nel versamento della stessa.
Il fine pero' di questo articolo non è tanto quello di fare la su citata precisazione , comunque dovuta, ma che credo oramai conosciuta da chiunque abbia a che fare con il condominio; ma è soprattutto quello di evidenziare un nuovo ed importantissimo adempimento conferito all'amministratore e sulla cui confusione purtroppo ancora si dibatte.
In pratica, con la nuova finanziaria si è infatti arrivati a concludere che il condominio non è più solo sostituto d'imposta (nella misura del 20% ) per i liberi professionisti ma lo diventa anche (nella misura del 4%) per gli artigiani operanti all'interno del condominio, e qui ulteriore confusione; ci si domanda infatti quali artigiani devono essere inseriti e quali no, fino a quali importi bisogna non versarla e oltre quale limite invece si è chiamati a versarla; oggi fortunatamente con una circolare della Confedilizia apparsa su Italia Oggi si arriva a qualche precisazione (o ad ulteriore confusione non dovuta certamente a Confedilizia!!), e nello specifico si è arrivati a concludere che l'obbligo di versare l'acconto d'imposta del 4% sui corrispettivi elargiti dal condominio all'appaltatore si applica unicamente verso soggetti che svolgono attività imprenditoriale, restando pertanto esclusi i piccoli artigiani che non dispongono di organizzazione di uomini e mezzi.
Per ciò che invece riguarda i termini ( e su cui vi è ancora un forte dibattito) si ritiene che gli adempimenti da sost.d'imposta (ossia il versamento della ritenuta d'acconto) siano applicabili alle fatture comunque saldate a partire dal 1 gennaio 2007 anche se relative a lavori effettuati nel 2006, in conclusione quindi si è precisato che per le prestazioni eseguite e fatturate nel corso del 2006 o anche per gli anni precedenti, ma non ancora saldate dal condominio, bisogna far ricorso a principi di carattere generale che consigliano ai condomini (e ai loro amministratori) di eseguire la ritenuta al 4% qualora essi materialmente si vadano a pagare a partire dal 1/1/2007. In conclusione di ciò quindi si puo' in qualche modo arrivare a concludere che devono essere considerate quali prestazioni oggetto di ritenuta:
a) Gli Appalti con imprese edili per interventi di manutenzione o ristrutturazione;
b) Gli Appalti con impresa di pulizia;
c) Gli Appalti con imprese addette alla manutenzione di giardini, piscine o altre parti condominiali;
d) Le amministrazioni di condominio effettuate dalle società.
Al contrario invece dovranno essere escluse dal versamento della ritenuta:
a) Contratti di somministrazione e fornitura enel, gas, acqua;
b) Contratti di assicurazione;
c) Prestazioni d'opera in genere



Torna ai contenuti | Torna al menu