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Area CLIENTI

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Nell' AREA RISERVATA sono presenti i nuovi aggiornamenti per adempiere ai seguenti OBBLIGHI:


Venerdi 27 giugno 2008
E' stato nuovamente (*) abolito l'elenco clienti-fornitori e conseguentemente cancellato l'obbligo della comunicazione dei dati IVA. In base al principio del favor rei, non sono punibili le eventuali violazioni commesse in precedenza.
Art. 33 Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 (c.d. "Manovra d'Estate")
(*) Dopo una prima abolizione da parte del Governo Berlusconi del 1994, l'elenco clienti/fornitori era stato reintrodotto dal Governo Prodi nel 2006 (articolo 37, co. 8 e 9, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223), ed ora - per l'appunto - nuovamente abolito.


Trasmissione telematica elenco clienti e fornitori: SOGGETTI OBBLIGATI alla presentazione per via TELEMATICA.
Ecco
il testo definitivo della AGENZIA delle ENTRATE
Specifiche TECNICHE per la trasmissione TELEMATICA dell'elenco dei CLIENTI e dei FORNITORI


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20.03.2007 Proroga della presentazione telematica degli Allegati clienti e fornitori al 15 ottobre (per i contribuenti mensili) ed al 15 novembre (per i contribuenti trimestrali)

Meccanismo del reverse charge nel settore edile Circ. Agenzia Entrate 29/12/2006, n.37/E

L'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni relative al meccanismo dell'inversione contabile
(reverse-charge) a seguito della modifica apportata dall'art. 1, comma 44, della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che ha sostituito il sesto comma dell'art. 17 del DPR n. 633/72.
Per quanto riguarda il settore edile, la lett. a) del citato art. 17, sesto comma, dispone che il meccanismo dell'inversione contabile si applica "alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore" L'art. 1, comma 44, della Finanziaria 2007 prevede che il meccanismo del reverse charge si applichi ad alcune prestazioni di servizi rese nel settore edile, nonché ad ulteriori fattispecie, per le quali è necessaria la preventiva autorizzazione da parte degli organi dell'Unione Europea.

ELENCO DEI CLIENTI E DEI FORNITORI (ART. 37, COMMI 8 E 9) ’articolo 37, comma 8, del decreto introduce nell’articolo 8-bis del DPR 22 luglio 1998, n. 322, riguardante la comunicazione dati IVA, il nuovo comma 4-bis, che dispone nei confronti dei contribuenti IVA l’obbligo di presentare all’Amministrazione finanziaria, esclusivamente per via telematica, l’elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture (clienti) e l’elenco dei soggetti dai quali sono stati effettuati acquisti (fornitori).
La disposizione è volta ad incrementare gli strumenti di controllo e di contrasto all’evasione tributaria.Il nuovo adempimento, che ha cadenza annuale, deve essere assolto entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione annuale dati IVA e, quindi, entro il 29 aprile di ciascun anno con riferimento alle operazioni relative all’anno d’imposta precedente.
Per quanto riguarda i soggetti da includere negli elenchi, il citato comma 4-bis ricomprende tra i clienti tutti coloro nei cui confronti è stata emessa fattura.Tuttavia in sede di prima applicazione, al fine di rendere meno oneroso il nuovo adempimento, il comma 9 dell’articolo 37 del decreto prevede per l’anno d’imposta 2006 l’indicazione dei soli clienti titolari di partita IVA.
Nell’elenco dei fornitori occorre indicare esclusivamente i soggetti titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Pertanto, non rilevano gli acquisiti di beni e servizi esclusi dal campo di applicazione dell’IVA.I dati che devono essere riportati negli elenchi per ciascun soggetto riguardano l’indicazione del codice fiscale, l’importo complessivo delle operazioni effettuate, tenendo conto delle variazioni di cui all’articolo 26 del DPR n. 633 del 1972, con evidenziazione dell’imponibile, dell’imposta, nonché delle operazioni non imponibili e di quelle esenti.

2007: condominio e ritenuta d'acconto per i fornitori dal 1998,
si è attribuita al condominio la qualità di sostituto d'imposta; il che significa che ogni qualvolta ci si rifà ad un libero professionista ( avvocato, ingegnere, lo stesso amministratore) per ottenere una prestazione d'interesse condominiale, all'atto del pagamento, il condominio è per suo tramite l'amministratore è tenuto a trattenere per poi versare entro il 16 del mese successivo , mediante il mod. f24 (che per i titolari di partita iva, a partire dall'1/1/2007 non si effettua direttamente più in posta o banca, ma in modo del tutto telematico) la ritenuta d'acconto per un'ammontare del 20% (coincidente con il valore iva) quale appunto sostituto nel versamento della stessa.
Il fine pero' di questo articolo non è tanto quello di fare la su citata precisazione , comunque dovuta, ma che credo oramai conosciuta da chiunque abbia a che fare con il condominio; ma è soprattutto quello di evidenziare un nuovo ed importantissimo adempimento conferito all'amministratore e sulla cui confusione purtroppo ancora si dibatte.
In pratica, con la nuova finanziaria si è infatti arrivati a concludere che il condominio non è più solo sostituto d'imposta (nella misura del 20% ) per i liberi professionisti ma lo diventa anche (nella misura del 4%) per gli artigiani operanti all'interno del condominio, e qui ulteriore confusione; ci si domanda infatti quali artigiani devono essere inseriti e quali no, fino a quali importi bisogna non versarla e oltre quale limite invece si è chiamati a versarla; oggi fortunatamente con una circolare della Confedilizia apparsa su Italia Oggi si arriva a qualche precisazione (o ad ulteriore confusione non dovuta certamente a Confedilizia!!), e nello specifico si è arrivati a concludere che l'obbligo di versare l'acconto d'imposta del 4% sui corrispettivi elargiti dal condominio all'appaltatore si applica unicamente verso soggetti che svolgono attività imprenditoriale, restando pertanto esclusi i piccoli artigiani che non dispongono di organizzazione di uomini e mezzi.
Per ciò che invece riguarda i termini ( e su cui vi è ancora un forte dibattito) si ritiene che gli adempimenti da sost.d'imposta (ossia il versamento della ritenuta d'acconto) siano applicabili alle fatture comunque saldate a partire dal 1 gennaio 2007 anche se relative a lavori effettuati nel 2006, in conclusione quindi si è precisato che per le prestazioni eseguite e fatturate nel corso del 2006 o anche per gli anni precedenti, ma non ancora saldate dal condominio, bisogna far ricorso a principi di carattere generale che consigliano ai condomini (e ai loro amministratori) di eseguire la ritenuta al 4% qualora essi materialmente si vadano a pagare a partire dal 1/1/2007. In conclusione di ciò quindi si puo' in qualche modo arrivare a concludere che devono essere considerate quali prestazioni oggetto di ritenuta:
a) Gli Appalti con imprese edili per interventi di manutenzione o ristrutturazione;
b) Gli Appalti con impresa di pulizia;
c) Gli Appalti con imprese addette alla manutenzione di giardini, piscine o altre parti condominiali;
d) Le amministrazioni di condominio effettuate dalle società.
Al contrario invece dovranno essere escluse dal versamento della ritenuta:
a) Contratti di somministrazione e fornitura enel, gas, acqua;
b) Contratti di assicurazione;
c) Prestazioni d'opera in genere



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