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Nell'AREA RISERVATA  sono presenti i nuovi aggiornamenti per adempiere ai seguenti OBBLIGHI:

Novembre  2018
05.11.2018 INFEFAT e INFECON   Versione 2018.11
Aggiunti i campi  PEC  Codice SDI e Nazionalita'  e predisposizione per creazione file XML da Fattura



Ottobre 2018

Disponibile nuova versione INFECON 2018  per esportazione SPESOMETRO


Marzo 2016

Disponibile nuova versione INFALLE 2016   per esportazione SPESOMETRO
Corretto problema su ripartitore Procedure (MENU) sui giorni della settimana a partire dal 1 marzo 2016 e sulla gestione attivita' idem su fatturazione e Contabilita'

Gennaio 2016


AGGIORNAMENTO ANNO 2016 Procedure INFORMITALIA : aggiunto REGISTRO FATTURE P.A. controllato da codice iva 50 - Tolto il riferimento dell'anno sulle FATTURE


Febbraio 2015


Gentile Cliente,

 
dal 6 giugno 2014, per le imprese che forniscono beni o servizi alle Pubbliche Amministrazioni,c'è l'obbligo della fatturazione elettronica.
 
Calendario della decorrenza degli obblighi della FatturaPA:
 
6 giugno 2014 : scatta l’obbligo per ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza (Amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2 della legge 196/2009).
 
L’elenco comprende:
 
•Amministrazioni centrali quali organi costituzionali e di rilievo costituzionale;
 
• Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 
• Ministeri;
 
• Agenzie fiscali;
 
• Organismi di regolazione dell’attività economica, come Aifa e Aran;
 
• Enti produttori di servizi economici come Anas, Enac, Fit e Gruppo Equitalia;
 
• Autorità amministrative indipendenti come Agcm, Avcp, Agcom, Aeeg e Garante per la protezione dei dati personali
 
•Enti a struttura associativa come Anci, Upi e Unioncamere
 
•Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, quali Accademia della crusca, Cri, Coni
 
•Enti ricerca (Asi, Cnr, Enea, Infn, Ingv, Isfol e Ispra).
 
 
31 marzo 2015 : scatta l’obbligo per gli altri enti nazionali. INFORMITALIA SRL permette di  emettere la fattura elettronica nel formato XML (eXtensible Markup Language) per essere elaborata secondo il tracciato definito dal Sistema di Interscambio.
 
Successivamente la fattura dovrà essere firmata digitalmente ed inviata secondo le modalitàrichieste.
 
ATTENZIONE
 
Il Sistema di Interscambio supporterà la versione 1.1 del formato della Fattura PA a partire dal 2 febbraio 2015.
 
Dal 31 gennaio 2015 al 1 febbraio 2015, il Sistema di interscambio sospenderà la ricezione dei file fattura (per approfondire vai alla pagina  Documentazione FatturaPA).
 
 
SPLIT PAYMENT
 
Dal 1° gennaio 2015 l'art. 1, c.629, lett. b), legge n. 190/2014 Finanziaria 2015, introduce il nuovo art 17-ter, DPR 633/72, che prevede un nuovo metodo di versamento dell'IVA c.d. "Split Payment" per le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici.
 
Questi ultimi dovranno versare l'IVA direttamente all'ERARIO e non più al fornitore (cedente/prestatore).
 

 
Per tali operazioni quindi:
 
- il fornitore emette la fattura (come di consueto) nei confronti dell’Ente pubblico addebitando l’IVA a titolo di rivalsa ex art. 18, DPR n. 633/72
 
- l’imposta diventa esigibile (a debito) al pagamento della fattura da parte dell’Ente pubblico;
 
- in tale momento l’Ente pubblico non provvede al pagamento dell’IVA al cedente/prestatore,ma la “splitta” in favore dell’Erario.
 
- il cliente (Ente pubblico) effettua 2 distinti pagamenti (o meglio “splitta” il pagamento in 2),ossia:
 
1. versa al fornitore il corrispettivo della cessione di beni / prestazione di servizi (senza IVA);
 
2. versa all’Erario l’IVA.
 
L’IVA all’atto del pagamento della fattura non concorre alla determinazione del saldo della liquidazione periodica in capo al cedente / prestatore, in quanto il relativo versamento è effettuato direttamente all’Erario da parte dell’Ente pubblico.
 
Il 9 Febbraio 2015 l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato la prima circolare dell’anno dedicata all’applicazione della nuova disciplina del meccanismo della scissione dei pagamenti , meglio noto come split payment
 
.
 
Nella circolare viene evidenziato che gli enti previdenziali privati o privatizzati non vi rientrano,così come avviene per le aziende speciali e per gli enti pubblici economici.
 
Fra i soggetti esclusi vanno menzionati anche gli Ordini professionali, gli Enti ed istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, gli Automobile Club provinciali, l’Inail.
 
Nel caso di dubbi si raccomanda di consultare l’IPA, ossia l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
 
La parte finale della circolare è dedicata ai profili sanzionatori e qui opportunamente l’Agenzia ricorda che, sulla base dei principi sanciti dallo Statuto del contribuente, non potranno essere applicate sanzioni per le violazioni eventualmente commesse nell’applicazione della nuova disciplina anteriormente all’emanazione della circolare stessa.
 
Nel caso in cui l’imposta sia stata incassata e computata in sede di liquidazione, non occorrerà effettuare alcuna variazione; se invece l’operazione è stata erroneamente considerata soggetta allo split payment, dovrà essere esercitata la rivalsa e la pubblica amministrazione interessata dovrà corrispondere al fornitore anche l’Iva relativa all’operazione.


Gennaio 2015   FATTURA ELETTRONICA: SPLIT PAYMENT
Gentile Cliente,
  
dal 1°   gennaio 2015  l'art. 1, c.629, lett. b), legge n.   190/2014 Finanziaria 2015, introduce il nuovo art 17-ter, DPR 633/72, che   prevede un nuovo metodo di versamento dell'IVA c.d. "Split Payment"   per le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti di   Enti pubblici.
  
Questi ultimi dovranno versare l'IVA   direttamente all'ERARIO e non più al fornitore (cedente/prestatore).
Per tali operazioni quindi:
- il fornitore emette la fattura (come di consueto) nei   confronti dell’Ente pubblico addebitando l’IVA a titolo di rivalsa ex art.   18, DPR n. 633/72
-   l’imposta diventa esigibile (a debito) al pagamento della   fattura da parte dell’Ente pubblico;
-  in tale momento l’Ente pubblico non provvede al pagamento   dell’IVA al cedente/prestatore, ma la “splitta” in favore dell’Erario.
- il cliente (Ente pubblico) effettua 2 distinti pagamenti (o meglio “splitta” il pagamento in 2), ossia:
1. versa al fornitore il corrispettivo della cessione di   beni / prestazione di servizi (senza IVA);
2. versa all’Erario l’IVA.
  
L’IVA all’atto del pagamento della fattura non   concorre alla determinazione del saldo della   liquidazione   periodica in capo al cedente / prestatore, in quanto il relativo versamento è   effettuato direttamente all’Erario da parte dell’Ente pubblico.
Entro pochi giorni sarà disponibile un importante aggiornamento   GRATUITO per emettere le fatture secondo questo nuovo sistema e per   automatizzare le registrazioni.
I clienti in regola con la licenza d'uso   riceveranno l'aggiornamento gratuitamente.

5 giugno 2014 : Fattura ELETTRONICA
Il 5 giugno e' entrato in vigore l'obbligo di inviare le fatture alla pubblica amministrazione in formato elettronico per i fornitori di ministeri, agenzie fiscali, enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.
Entro il 15 marzo 2015 l'obbligatorietà verrà ampliata a tutti i fornitori di tutte le altre pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali.
La Pubblica Amministrazione non potrà procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica.

Obbligo di conservazione elettronica delle fatture
La fatture elettroniche che saranno trasmesse dai fornitori alle PA dovranno essere obbligatoriamente conservate in modalità elettronica, secondo quanto espressamente disposto dal
Decreto-Legge 3 aprile 2013, n. 55


Abbiamo la soluzione per te!

INFORMITALIA  ha creato un modulo per automatizzare l’intero processo di creazione del file XML a norma in formato digitale della fattura stessa



Spesometro 2014: le scadenze


20 marzo 2014
Per quanto riguarda lo spesometro per le operazioni effettuate nel 2013, le prossime scadenze sono fissate al 10 aprile per i contribuenti mensili e al 20 aprile per tutti gli altri.
È appena stato effettuato l’invio del modello Clienti e fornitori dell’anno 2012, che è già prossima la scadenza dell’ulteriore invio per l’anno 2013.
Il 10 aprile 2014 gli operatori con liquidazione IVA mensile (nel 2014) dovranno fare i conti con lo spesometro Iva 2013 e il 20 aprile 2014 tutti gli altri soggetti.
Ma i contribuenti devono anche pianificare contabilmente lo spesometro 2014, in quanto l’anno è già iniziato.
In particolare, i commercianti al minuto, che a richiesta del cliente emettono fattura e che annotano l’importo unitamente ai corrispettivi giornalieri (art. 24, comma 2, D.P.R. 633/72).

L’emissione della fattura fa scattare l’obbligo di comunicazione? – Il provvedimento n.94908 del 2 agosto 2013, al punto 3.3, dispone che l’emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina comunque l’obbligo della comunicazione dell’operazione, così come se l’emissione della fattura fosse obbligatoria.
Tale disposizione, inoltre, specifica che, in sede di prima applicazione dell’adempimento, relativamente alle operazioni avvenute negli anni 2012 e 2013, è consentita la comunicazione delle operazioni attive, per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell’Iva.
Dunque, a partire dal 2014 l’emissione della fattura determina l’obbligo di indicare l’operazione nell’elenco clienti.

Attenzione al fatto che il provvedimento pone l’obbligo quando la fattura è emessa in sostituzione di altro idoneo documento fiscale. Questo potrebbe significare che se, oltre alla fattura, viene emesso anche lo scontrino fiscale venga meno l’obbligo di includerla nello spesometro.
Dunque, quando si sceglie di emettere una fattura, in sostituzione di un altro documento fiscale, è necessario comunicare l’operazione, come se l’emissione della fattura fosse stata obbligatoria.

Infatti, un’interpretazione estensiva potrebbe essere quella che la fattura diventa rilevante per le cessioni a privati consumatori, quando non viene emesso lo scontrino fiscale ed essa lo sostituisce. Se invece il dettagliante emette, comunque, lo scontrino e a richiesta del cliente emette anche la fattura, si potrebbe sfuggire dall’obbligo di includere l’operazione nello spesometro.
A maggior ragione se il pagamento è effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti in Italia.
Si attende al riguardo un chiarimento ufficiale da parte dell’amministrazione, atteso che i commercianti al minuto devono fin da oggi richiedere ai contribuenti privati, che richiedono la fattura, i dati necessari per costruire l’anagrafica nel proprio sistema informatico.
Sarebbe opportuno che l’Agenzia delle Entrate, quindi, confermasse l’esclusione dell’obbligo di spesometro per le operazioni in cui risultano emessi sia lo scontrino sia la fattura, soprattutto se il pagamento è avvenuto con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori residenti in Italia.
In particolare, quando il cliente è un soggetto non residente che chiede la fattura ai fini del rimborso dell’Iva (articolo 38-quater del D.P.R. 633/72) è necessario ottenere cognome e nome, data e luogo di nascita, domicilio; nonostante, l’inclusione nello spesometro di un soggetto privato non residente in Italia è priva di qualsiasi utilità.

Gli agricoltori minimi e lo spesometro 2013
Un’altra novità che riguarda l’adempimento dell’elenco clienti e fornitori per l’anno 2013, in scadenza nel prossimo mese di aprile, è quella relativa alle imprese agricole esonerate ai fini dell’Iva in quanto nell’anno precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro e costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli (obbligo introdotto dal D.L. n. 179/2012).
Si tratta di soggetti, che non hanno alcun obbligo contabile, eccezion fatta per la conservazione delle autofatture di vendita emesse dagli acquirenti e le fatture di acquisto ricevute, numerate progressivamente. Anche in questi casi occorre ricostruire le anagrafiche sia dei soggetti obbligati, che dei loro clienti e fornitori, per poter adempiere alla compilazione e trasmissione telematica degli elenchi clienti e fornitori 2013.





.....precedenti news

COMUNICATO STAMPA  AGENZIA DELLE ENTRATE
Proroga al 31 gennaio 2014 per comunicare le operazioni rilevanti Iva con Pos
Aperti fino alla stessa data Entratel e Sid per lo Spesometro e l’integrazione
dell’Archivio dei rapporti finanziari
In considerazione delle difficoltà rappresentate dagli operatori nell’effettuare la
comunicazione delle operazioni Iva e quella integrativa all’Archivio dei rapporti
finanziari, l’Agenzia delle Entrate ha aperto una finestra temporale che consentirà di
inviare i dati fino al 31 gennaio 2014. Entro la stessa data è disposta la proroga, con
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, della comunicazione da parte
degli operatori finanziari dei dati rilevanti ai fini Iva, di importo pari o superiore a 3600
euro, nei casi in cui i pagamenti siano stati effettuati via Pos.
Operazioni rilevanti Iva con Pos con proroga al 31 gennaio 2014 - Più tempo per
inviare la comunicazione dei dati rilevanti ai fini Iva, di importo pari o superiore a 3600
euro, nei casi in cui i pagamenti siano stati effettuati via Pos. Con un Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia di oggi, viene, infatti, prorogato al 31 gennaio 2014 il termine,
prima fissato al 12 novembre 2013, per comunicare all’Anagrafe tributaria i pagamenti
effettuati con carte di credito, di debito e prepagate.
Nuovo spesometro via Entratel fino al 31 gennaio 2014 - Gli operatori economici che
devono effettuare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative all’anno
2012 - previste entro il 12 novembre 2013 (per chi effettua la liquidazione mensile) ed
entro il 21 novembre 2013 per tutti gli altri - hanno più tempo per effettuare l’invio dei
dati attraverso il canale comunicativo Entratel, che rimarrà aperto fino al 31 gennaio
2014. Entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o
sostituiscono i precedenti invii.
Archivio rapporti finanziari: il Sid resta aperto fino a fine gennaio – Tenuto conto
delle difficoltà collegate all’interscambio dei flussi e alla nuova procedura di
registrazione al Sid (Sistema di Interscambio Dati), viene estesa la validità degli invii dei
dati al 31 gennaio 2014. Entro lo stesso termine, gli operatori finanziari potranno
trasmettere all’Archivio dei rapporti finanziari anche gli eventuali file che annullano o
sostituiscono i precedenti invii.
Il testo del provvedimento è disponibile sul sito
www.agenziaentrate.it.
Roma, 7 novembre 2013


01.10.2013  Come procedere per aggiornare la nuova aliquota al 22%  sui gestionali INFORMITALIA

Procedura Contabilita'  INFECON:  
-
Aggiungere l'aliquota 22 % sia per Clienti che per i Fornitori utilizzando in sequenza i tasti F7 / F3 dal menu principale di INFECON selezionare la ditta quindi selezionare Clienti e inserire come codice 22 come Aliquota 22 e come descrizione 'Aliquota IVA 22 %', mettere N su Aliquota CEE, e lasciare a 0 tutti i campi rimanenti  (spostarsi con freccia verso il basso) e confermare alla fine, ripetere i passaggi anche per i Fornitori.  Se il codice 22 fosse gia' occupato da Aliquote CEE attribuire tranquillamente un altro codice ma inserire 22 come aliquota.
- Chi registra i CORRISPETTIVI deve aggiornare la TABELLA dei divisori fissi in F6 / F1 / *  dove aggiungere sulla prima posizione libera o sostituendone una inutilizzata l'aliquota 22 %  e il rispettivo scorporo matematico 122  

Procedura Fatturazione  INFEFAT:
- Modificare Aliquota IVA assoggettamento spese varie nei dati costanti: ovvero F7 / F1 / 7


Procedura Magazzino INFEGES :

- Nella sezione DATI COSTANTI  ovvero F8 / F1 / *  Aliquote IVA sostituire  nella prima posizione il valore visualizzato con l'aliquota 22 % e sostituire una aliquota non piu' usata o nella prima libera,  l'aliquota che era presente in prima posizione,  quindi digitare ESC e confermare la modifica
- Sostituire le aliquote IVA degli articoli di Magazzino con questa sequenza partendo dal menu iniziale della Procedura INFEGES:
F1 / F2 /  F1 /  2 /  INVIO / INVIO /  S /  8 (campo da modificare) /  S /  1 / 21  / S / 22 (nuova aliquota da sostituire)  /  INVIO per iniziare l'aggiornamento




COMUNICATO STAMPA AGENZIA DELLE ENTRATE del 15.04.2013
Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva del 2012 Più tempo per l’invio dei dati Semplificazioni per chi svolge attività di locazione e noleggio
La trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative al 2012 (cd.Spesometro), a seguito delle rilevanti modifiche normative introdotte dal Dl n. 16 del 2012, non può essere più effettuata con le stesse modalità previste per le annualità fino al 2011, compresa la scadenza del 30 aprile che non è più valida.
Il Dl n. 16 del 2012 ha, infatti, stabilito che per le operazioni effettuate dall’1 gennaio 2012 tra operatori economici (business to business) l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate riguarda tutte le operazioni Iva rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e non più soltanto quelle pari o superiori ai 3.000 euro. Resta, invece, fissata a 3.600 euro la soglia per le comunicazioni relative alle operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura (business to consumer).
Con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia, che terrà conto delle numerose proposte formulate dalle associazioni di categoria, sarà approvato il nuovo modello di comunicazione con le relative specifiche tecniche e fissata una nuova scadenza, per inviare i dati relativi al 2012, che sarà definita tenendo in considerazione i tempi tecnici necessari per effettuare gli adempimenti richiesti.

Nel provvedimento tra le diverse misure di semplificazione degli adempimenti sarà prevista anche la facoltà, per gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio, di optare per la comunicazione dei dati utilizzando il nuovo modello di comunicazione ed effettuando l’adempimento nei termini previsti per il “nuovo spesometro”.
Roma, 15 aprile 2013


Spesometro

Gentili Clienti,
l'Agenzia delle Entrate ha informato che la trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva, c.d. Spesometro, relative al 2012, non è procedibile con le stesse modalità delle comunicazioni relative agli anni precedenti.
Infatti, in conseguenza delle modifiche apportate alla comunicazione dal decreto legge n. 16/2012, occorre attendere che siano pubblicate le nuove specifiche tecniche e il nuovo modello per la trasmissione dei dati.
Il Provvedimento sarà, a breve, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate, in attesa della pubblicazione del Provvedimento relativo alle nuove specifiche tecniche e al nuovo modello per la trasmissione dei dati, ricorda che:
la comunicazione deve essere inviata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni;
per le operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.



10 gennaio 2013 Numerazione delle fatture

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione 1E chiarimenti in materia di numerazione delle fatture del 10.01.2013 dalla quale risulta chiaramente che nulla cambia rispetto al sistema precedente. E' quindi possibile numerare le fatture a partire da 1 a inizio di ogni anno e senza alcun riferimento all'anno (/2013) in quanto l'anno e' gia' evidenziato nella data della fattura.


1 gennaio 2013   Numerazione UNIVOCA FATTURE 2013

Con il decreto legge n. 216 dell’11/12/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, vengono introdotte una serie di novità in materia di fatturazione; le norme contenute nel D.L. sono state inserite nella c.d. "legge di stabilità 2013" approvata il 21/12/2012 in vigore da 1° gennaio 2013.
Una novità è riferita al fatto che, dal 1° gennaio 2013, la fattura deve presentare un "numero progressivo che la identifichi in modo univoco" e non più un numero progressivo per anno solare (art. 21 DPR 633/1972).
Si aprono sostanzialmente due possibilità:
   Numerazione progressiva delle fatture in relazione all’intera "vita" dell’impresa: secondo questa modalità la "numerazione" non e’ più "ad anno solare" con riazzeramento al 31.12 di ogni anno ma sequenziale e progressiva.  Esempio: ultima fattura 2012 n. 00301, prima fattura 2013 n. 00302
   Numerazione progressiva delle fatture su base annua con indicazione di un codice SERIALE (numerico, letterale od alfanumerico) che renda univoca ogni singola fattura. Esempio: prima fattura 2013 sarà la n. 1/A, prima fattura 2014 sarà la n.1/B oppure prima fattura 2013 sarà la n. 1/13, la prima fattura 2014 sarà la 1/14.



29 marzo 2012  SPESOMETRO : l’articolo 21 del DL 78/2010 ha introdotto l' obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro per l'anno 2011 .  Disponibili gli aggiornamenti ....


COMUNICATO STAMPA
Roma, 21 dicembre 2011

Comunicazione delle operazioni rilevanti Iva 2010
Un mese in più per segnalarle al Fisco
Slitta al 31 gennaio 2012 il termine ultimo per la presentazione della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a 25mila euro. La nuova scadenza è fissata dal provvedimento, pubblicato oggi sul sito dell’Agenzia, che proroga il vecchio termine del 31 dicembre 2011 entro cui era fissata la segnalazione al Fisco delle operazioni riferite al periodo d’imposta 2010, come previsto dal decreto legge 78/2010.
Il nuovo termine per la comunicazione, che non incide sulla tempistica dell’utilizzazione delle informazioni per le attività di controllo, si è reso indispensabile al fine di consentire i necessari adeguamenti di tipo tecnologico e di superare le difficoltà operative segnalate dai soggetti titolari di partita Iva.
Sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it sono disponibili:
• il provvedimento, all’interno della Sezione “Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni”;
• le risposte ai quesiti pervenuti riguardo allo “spesometro”, all’indirizzo
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Comunicazione+operazioni+Iva/Scheda+informativa+Comunicazione+operazioni+Iva/.




Martedi 12 dicembre 2011


L’articolo 21 del DL 78/2010 ha introdotto l' obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro.
Sono Oggetto della comunicazione le cessioni di beni e servizi rese e ricevute di imponibile superiore o uguale a 3000€ e quelle inferiori qualora siano parte di un contratto per il quale nell'anno siano state emesse o ricevute fatture di imponibile superiore o uguale a 3000€
Sono incluse anche i corrispettivi per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura con il limite di 3600€.
Per il periodo d’imposta 2010 l’importo è elevato ad euro 25.000.
Alcune operazioni come importazioni, esportazioni, black list, sono escluse dalla comunicazione Per ogni fattura attiva o passiva, bisogna indicare: la data operazione, la partita IVA, l'importo, l’iva,se si tratta di operazioni imponibili, non imponibili o esenti e se si tratta di acquisto o cessione di beni o servizi.
Termini di invio: entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Per il 2010 la comunicazione è stata prorogata al 31 dicembre 2011.
La trasmissione degli elenchi si deve effettuare con Entratel tramite i soggetti autorizzati o con Internet Fisconline inviando un file opportunamente formattato oppure digitando i dati di ogni singola operazione.

L'aggiornamento di INFALLE (procedure INFORMITALIA)  permette la stampa di tali documenti e generare il file per la trasmissione telematica



Venerdi 16 settembre 2011


Con un comunicato stampa di ieri sera, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha informato che il DL 13 agosto 2011 n. 138, con le modifiche apportate dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, è stato inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di oggi, 16 settembre.

Le operazioni effettuate dal 17 settembre 2011 soggette ad aliquota iva ordinaria (fino ad oggi pari al 20%) sono soggette all’incremento di un punto percentuale dell’imposta e pertanto l’iva da addebitare in fattura sarà pari al 21%
L’aumento dell’iva
L’incremento riguarda tutte le operazioni soggette ad aliquota iva ordinaria (20%) dell’iva dell’1%: l’ l’iva da addebitare in fattura sarà pari al 21 %  . Restano invece invariate le aliquote ridotte del 4 e del 10 %

Come procedere per aggiornare la nuova aliquota sui gestionali INFORMITALIA

Procedura Contabilita'  INFECON:  
-
Aggiungere l'aliquota 21 % sia per Clienti che per i Fornitori utilizzando in sequenza i tasti F7 / F3 dal menu principale di INFECON selezionare la ditta quindi selezionare Clienti e inserire come codice 21 come Aliquota 21 e come descrizione 'Aliquota IVA 21 %', mettere N su Aliquota CEE, e lasciare a 0 tutti i campi rimanenti  (spostarsi con freccia verso il basso) e confermare alla fine, ripetere i passaggi anche per i Fornitori.  Se il codice 21 fosse gia' occupato da Aliquote CEE attribuire tranquillamente un altro codice ma inserire 21 come aliquota.
- Chi registra i CORRISPETTIVI deve aggiornare la TABELLA dei divisori fissi in F6 / F1 / *  dove aggiungere sulla prima posizione libera o sostituendone una inutilizzata l'aliquota 21 %  e il rispettivo scorporo matematico 121  

Procedura Fatturazione  INFEFAT:
- Modificare Aliquota IVA assoggettamento spese varie nei dati costanti: ovvero F7 / F1 / 7


Procedura Magazzino INFEGES :

- Nella sezione DATI COSTANTI  ovvero F8 / F1 / *  Aliquote IVA sostituire  nella prima posizione il valore visualizzato con l'aliquota 21 % e sostituire una aliquota non piu' usata o nella prima libera,  l'aliquota che era presente in prima posizione,  quindi digitare ESC e confermare la modifica
- Sostituire le aliquote IVA degli articoli di Magazzino con questa sequenza partendo dal menu iniziale della Procedura INFEGES:
F1 / F2 /  F1 /  2 /  INVIO / INVIO /  S /  8 (campo da modificare) /  S /  1 / 20 / S / 21 (nuova aliquota da sostituire)  /  INVIO per iniziare l'aggiornamento


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Febbraio 2011

Ritornano gli elenchi clienti e fornitori in una versione “semplificata”

I contribuenti sono obbligati a comunicare i dati relativi alle operazioni effettuate (rese e ricevute) che superino determinate soglie.
In particolare:
Fino a dicembre 2010: l'obbligo di comunicazione riguarda solo gli importi fatturati pari o superiori a 25mila euro
Da gennaio ad aprile 2011: l'obbligo di comunicazione riguarda gli importi fatturati di valore pari o superiori a 3mila euro
Da maggio 2011: l'obbligo di comunicazione riguarda tutte le operazioni, sia quelle soggette all'obbligo di fatturazione
(per operazioni superiori a 3.000 euro + iva) che quelle certificate con
scontrino/ricevuta fiscale complessivamente pari o superiori a 3600 euro iva inclusa)

IN PRATICA: Tutte le operazioni di un importo rilevante saranno comunicate all’agenzia delle entrate, che potrà utilizzarle per incrociare i dati in loro possesso e scovare situazioni a rischio di evasione.

SUGGERIMENTI: In caso di fattura si raccomanda la massima attenzione nell’indicare il codice fiscale del cliente, in particolare nel caso di privati.
In caso di certificazione dei ricavi mediante scontrino essere configurati in modo da riportare sullo scontrino il codice fiscale del cliente; in alternativa si consiglia di fatturare le operazioni che superano le soglie
previste anche se esiste la possibilità di emettere scontrino/ricevuta fiscale


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Venerdi 27 giugno 2008
E' stato nuovamente (*) abolito l'elenco clienti-fornitori e conseguentemente cancellato l'obbligo della comunicazione dei dati IVA. In base al principio del favor rei, non sono punibili le eventuali violazioni commesse in precedenza.
Art. 33 Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 (c.d. "Manovra d'Estate")
(*) Dopo una prima abolizione da parte del Governo Berlusconi del 1994, l'elenco clienti/fornitori era stato reintrodotto dal Governo Prodi nel 2006 (articolo 37, co. 8 e 9, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223), ed ora - per l'appunto - nuovamente abolito.


Trasmissione telematica elenco clienti e fornitori: SOGGETTI OBBLIGATI alla presentazione per via TELEMATICA.
Ecco il testo definitivo della AGENZIA delle ENTRATE
Specifiche TECNICHE per la trasmissione TELEMATICA dell'elenco dei CLIENTI e dei FORNITORI


Febbraio 2011
Ritornano gli elenchi clienti e fornitori in una versione “semplificata”

I contribuenti sono obbligati a comunicare i dati relativi alle operazioni effettuate (rese e ricevute) che superino determinate soglie.
In particolare:
Fino a dicembre 2010: l'obbligo di comunicazione riguarda solo gli importi fatturati pari o superiori a 25mila euro
Da gennaio ad aprile 2011: l'obbligo di comunicazione riguarda gli importi fatturati di valore pari o superiori a 3mila euro
Da maggio 2011: l'obbligo di comunicazione riguarda tutte le operazioni, sia quelle soggette all'obbligo di fatturazione
(per operazioni superiori a 3.000 euro + iva) che quelle certificate con scontrino/ricevuta fiscale complessivamente pari o superiori a 3600 euro iva inclusa)

IN PRATICA: Tutte le operazioni di un importo rilevante saranno comunicate all’agenzia delle entrate, che potrà utilizzarle per incrociare i dati in loro possesso e scovare situazioni a rischio di evasione.

SUGGERIMENTI: In caso di fattura si raccomanda la massima attenzione nell’indicare il codice fiscale del cliente, in particolare nel caso di privati.
In caso di certificazione dei ricavi mediante scontrino essere configurati in modo da riportare sullo scontrino il codice fiscale del cliente; in alternativa si consiglia di fatturare le operazioni che superano le soglie previste anche se esiste la possibilità di  emettere scontrino/ricevuta fiscale





20.03.2007 Proroga della presentazione telematica degli Allegati clienti e fornitori al 15 ottobre (per i contribuenti mensili) ed al 15 novembre (per i contribuenti trimestrali)

Meccanismo del reverse charge nel settore edile Circ. Agenzia Entrate 29/12/2006, n.37/E

L'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni relative al meccanismo dell'inversione contabile (reverse-charge) a seguito della modifica apportata dall'art. 1, comma 44, della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che ha sostituito il sesto comma dell'art. 17 del DPR n. 633/72.
Per quanto riguarda il settore edile, la lett. a) del citato art. 17, sesto comma, dispone che il meccanismo dell'inversione contabile si applica "alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore" L'art. 1, comma 44, della Finanziaria 2007 prevede che il meccanismo del reverse charge si applichi ad alcune prestazioni di servizi rese nel settore edile, nonché ad ulteriori fattispecie, per le quali è necessaria la preventiva autorizzazione da parte degli organi dell'Unione Europea.

ELENCO DEI CLIENTI E DEI FORNITORI (ART. 37, COMMI 8 E 9) ’articolo 37, comma 8, del decreto introduce nell’articolo 8-bis del DPR 22 luglio 1998, n. 322, riguardante la comunicazione dati IVA, il nuovo comma 4-bis, che dispone nei confronti dei contribuenti IVA l’obbligo di presentare all’Amministrazione finanziaria, esclusivamente per via telematica, l’elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture (clienti) e l’elenco dei soggetti dai quali sono stati effettuati acquisti (fornitori).
La disposizione è volta ad incrementare gli strumenti di controllo e di contrasto all’evasione tributaria.Il nuovo adempimento, che ha cadenza annuale, deve essere assolto entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione annuale dati IVA e, quindi, entro il 29 aprile di ciascun anno con riferimento alle operazioni relative all’anno d’imposta precedente.
Per quanto riguarda i soggetti da includere negli elenchi, il citato comma 4-bis ricomprende tra i clienti tutti coloro nei cui confronti è stata emessa fattura.Tuttavia in sede di prima applicazione, al fine di rendere meno oneroso il nuovo adempimento, il comma 9 dell’articolo 37 del decreto prevede per l’anno d’imposta 2006 l’indicazione dei soli clienti titolari di partita IVA.
Nell’elenco dei fornitori occorre indicare esclusivamente i soggetti titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Pertanto, non rilevano gli acquisiti di beni e servizi esclusi dal campo di applicazione dell’IVA.I dati che devono essere riportati negli elenchi per ciascun soggetto riguardano l’indicazione del codice fiscale, l’importo complessivo delle operazioni effettuate, tenendo conto delle variazioni di cui all’articolo 26 del DPR n. 633 del 1972, con evidenziazione dell’imponibile, dell’imposta, nonché delle operazioni non imponibili e di quelle esenti.

2007: condominio e ritenuta d'acconto per i fornitori dal 1998,
si è attribuita al condominio la qualità di sostituto d'imposta; il che significa che ogni qualvolta ci si rifà ad un libero professionista ( avvocato, ingegnere, lo stesso amministratore) per ottenere una prestazione d'interesse condominiale, all'atto del pagamento, il condominio è per suo tramite l'amministratore è tenuto a trattenere per poi versare entro il 16 del mese successivo , mediante il mod. f24 (che per i titolari di partita iva, a partire dall'1/1/2007 non si effettua direttamente più in posta o banca, ma in modo del tutto telematico) la ritenuta d'acconto per un'ammontare del 20% (coincidente con il valore iva) quale appunto sostituto nel versamento della stessa.
Il fine pero' di questo articolo non è tanto quello di fare la su citata precisazione , comunque dovuta, ma che credo oramai conosciuta da chiunque abbia a che fare con il condominio; ma è soprattutto quello di evidenziare un nuovo ed importantissimo adempimento conferito all'amministratore e sulla cui confusione purtroppo ancora si dibatte.
In pratica, con la nuova finanziaria si è infatti arrivati a concludere che il condominio non è più solo sostituto d'imposta (nella misura del 20% ) per i liberi professionisti ma lo diventa anche (nella misura del 4%) per gli artigiani operanti all'interno del condominio, e qui ulteriore confusione; ci si domanda infatti quali artigiani devono essere inseriti e quali no, fino a quali importi bisogna non versarla e oltre quale limite invece si è chiamati a versarla; oggi fortunatamente con una circolare della Confedilizia apparsa su Italia Oggi si arriva a qualche precisazione (o ad ulteriore confusione non dovuta certamente a Confedilizia!!), e nello specifico si è arrivati a concludere che l'obbligo di versare l'acconto d'imposta del 4% sui corrispettivi elargiti dal condominio all'appaltatore si applica unicamente verso soggetti che svolgono attività imprenditoriale, restando pertanto esclusi i piccoli artigiani che non dispongono di organizzazione di uomini e mezzi.
Per ciò che invece riguarda i termini ( e su cui vi è ancora un forte dibattito) si ritiene che gli adempimenti da sost.d'imposta (ossia il versamento della ritenuta d'acconto) siano applicabili alle fatture comunque saldate a partire dal 1 gennaio 2007 anche se relative a lavori effettuati nel 2006, in conclusione quindi si è precisato che per le prestazioni eseguite e fatturate nel corso del 2006 o anche per gli anni precedenti, ma non ancora saldate dal condominio, bisogna far ricorso a principi di carattere generale che consigliano ai condomini (e ai loro amministratori) di eseguire la ritenuta al 4% qualora essi materialmente si vadano a pagare a partire dal 1/1/2007. In conclusione di ciò quindi si puo' in qualche modo arrivare a concludere che devono essere considerate quali prestazioni oggetto di ritenuta:
a) Gli Appalti con imprese edili per interventi di manutenzione o ristrutturazione;
b) Gli Appalti con impresa di pulizia;
c) Gli Appalti con imprese addette alla manutenzione di giardini, piscine o altre parti condominiali;
d) Le amministrazioni di condominio effettuate dalle società.
Al contrario invece dovranno essere escluse dal versamento della ritenuta:
a) Contratti di somministrazione e fornitura enel, gas, acqua;
b) Contratti di assicurazione;
c) Prestazioni d'opera in genere


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